Il D.lgs 28 del 2011, poi trasformato in Decreto legge 63 del 2013 e successivamente convertito nella Legge 03/08/13 n. 90, stabilisce che le imprese debbano rispettare un obbligo formativo per operare sugli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.).
La disposizione riguarda tutte le aziende che si occupano di attività di installazione e/o manutenzione straordinaria di impianti termoidraulici ed elettrici:
- termoidraulici (biomassa per uso energetico, pompe di calore, sistemi solari termici);
- elettrici (fotovoltaici).
OBBLIGO FORMATIVO DEL RESPONSABILE TECNICO
L’obbligo formativo per le fonti energetiche rinnovabili ricade direttamente sul Responsabile Tecnico dell’azienda, nonché sulla persona che possiede i requisiti abilitativi (rif. DM 37/2008) dell’impresa abilitata. Il responsabile tecnico non potrà delegare terzi per il conseguimento della qualifica.
La formazione base ha la durata di 80 ore, mentre il corso di aggiornamento (per il mantenimento dei requisiti) ha la durata di 16 ore. La formazione dovrà essere aggiornata con cadenza triennale.
REQUISITI PER L’AGGIORNAMENTO
Se, però, si è in possesso di uno dei seguenti requisiti, non sarà necessario svolgere la formazione base, ma si potrà procedere direttamente con il corso di mantenimento di 16 ore:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
COME ISCRIVERSI
Per partecipare ai corsi professionali autorizzati dalla Regione Campania ed erogati da Polo Didattico, bisogna inviare la seguente documentazione:
- Domanda di iscrizione: prima formazione 80 ore (scarica), Aggiornamento macrotipologia termoidraulica (scarica), Aggiornamento macrotipologia elettrica (scarica)
- Documento di riconoscimento
- Copia titolo di studio o autocertificazione (scarica)
CONTATTACI
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